La sponsorizzazione a FederFauna verrà fatturata e la spesa sarà perciò interamente deducibile! | |
FederFauna si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, tramite i diversi mezzi possibili, il nome della tua azienda o dei tuoi prodotti/servizi al proprio, e le spese da te sostenute sono fiscalmente assimilate alle spese di pubblicità e godono quindi del medesimo trattamento. L'importo da te erogato potrà perciò essere dedotto dal reddito d'impresa secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero interamente nell'esercizio in cui la spesa è stata sostenuta, oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi con un tetto limite annuo di 200.000. |
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Non solo FederFauna sostiene e propaganda la tua attività, ma tu potrai dedurne la spesa dal reddito d'impresa. Ovvero, diventare Sponsor di FederFauna ti conviene due volte! |
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Per avere maggiori informazioni invia una mail all'indirizzo fiscale@federfauna.org oppure un fax allo 051/2759026 e sarai presto ricontattato. Puoi anche telefonare al 895.510.0030 (servizio a pagamento) e scegliere l'opzione info |
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Perché una spesa sostenuta per lo svolgimento dell'attività o per la reclamizzazione del prodotto venduto è una spesa interamente deducibile, ovvero, spese per l'organizzazione di convegni sui prodotti aziendali, spese pubblicitarie accessorie a congressi come affitto stand, stampa depliant o inviti, spese per la partecipazione di clienti a convegni sui prodotti, sponsorizzazioni sportive, piccoli omaggi consegnati ai party e riunioni, affitti passivi di locali per riunioni e meeting dove vengono presentati nuovi prodotti, sono definite come spese di Pubblicità, Propaganda e Sponsorizzazioni. Il contratto di sponsorizzazione rientra tra le prestazioni di servizi ed è perciò un "contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte, lo sponsorizzato, s'impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, tramite i diversi mezzi possibili, il nome dello sponsor al proprio." La Giurisprudenza (Cass., sez I civ. 13/3/1996, n.6958 - Cass., n. 5086 del 21/5/1998) ha più volte sancito la natura patrimoniale dell'obbligazione assunta dallo sponsorizzato, infatti, esso non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni e quindi la sponsorizzazione è intesa come forma di pubblicità semplificata e le spese per essa sostenuta sono fiscalmente assimilate alle spese di pubblicità e godono quindi del medesimo trattamento. L'importo erogato dallo sponsor potrà essere dedotto dal reddito d'impresa secondo il quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero interamente nell'esercizio in cui la spesa è stata sostenuta, oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi con un tetto limite annuo di 200.000. N.B. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e circolari. |