DIVENTA SPONSOR DI FEDERFAUNA
Sponsorizzare chi sostiene e propaganda la tua attivit� ti conviene due volte!
Una spesa sostenuta per lo svolgimento dell�attivit� o per la reclamizzazione del prodotto venduto � una spesa interamente deducibile, ovvero, spese per l�organizzazione di convegni sui prodotti aziendali, spese pubblicitarie accessorie a congressi come affitto stand, stampa depliant o inviti, spese per la partecipazione di clienti a convegni sui prodotti, sponsorizzazioni sportive, piccoli omaggi consegnati ai party e riunioni,� affitti passivi di locali per riunioni e meeting dove vengono presentati nuovi prodotti, sono definite come spese di Pubblicit�, Propaganda e Sponsorizzazioni. Il contratto di sponsorizzazione rientra tra le prestazioni di servizi ed � perci� un �contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte, lo sponsorizzato, s'impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, tramite i diversi mezzi possibili, il nome dello sponsor al proprio.� La Giurisprudenza (Cass., sez I civ. 13/3/1996, n.6958 - Cass., n. 5086 del 21/5/1998) ha pi� volte sancito la natura patrimoniale dell'obbligazione assunta dallo sponsorizzato, infatti, esso�non ha per oggetto lo svolgimento di una attivit� in comune, bens� lo scambio di prestazioni e quindi la sponsorizzazione � intesa come forma di pubblicit� semplificata e le spese per essa sostenuta sono fiscalmente assimilate alle spese di pubblicit� e godono quindi del medesimo trattamento. L'importo erogato dallo sponsor potr� essere dedotto dal reddito d'impresa secondo il quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero interamente nell'esercizio in cui la spesa � stata sostenuta, oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi con un tetto limite annuo di 200.000 Euro.
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anche le donazioni a favore delle Onlus, sono deducibili o detraibili fiscalmente.
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Secondo l� art. 14� comma 1 della legge 80/05, conversione del �Decreto Legge 35/05, le liberalit� in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societ� in favore di organizzazioni non lucrative di utilit� sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonch� quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
N.B. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e circolari.
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