DIVENTA SPONSOR DI
FEDERFAUNA
Sponsorizzare
chi sostiene e propaganda la tua attivit� ti conviene due volte!
Una spesa
sostenuta per lo svolgimento dell�attivit� o per la reclamizzazione del
prodotto venduto � una spesa interamente deducibile, ovvero, spese per
l�organizzazione di convegni sui prodotti aziendali, spese pubblicitarie
accessorie a congressi come affitto stand, stampa depliant o inviti, spese per
la partecipazione di clienti a convegni sui prodotti, sponsorizzazioni
sportive, piccoli omaggi consegnati ai party e riunioni,� affitti passivi di locali per riunioni e
meeting dove vengono presentati nuovi prodotti, sono definite come spese di Pubblicit�,
Propaganda e Sponsorizzazioni. Il contratto di sponsorizzazione rientra tra le prestazioni di servizi ed
� perci� un �contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte, lo
sponsorizzato, s'impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare
(mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali
o scientifiche, tramite i diversi mezzi possibili, il nome dello sponsor al
proprio.� La Giurisprudenza (Cass., sez I civ. 13/3/1996, n.6958 - Cass., n.
5086 del 21/5/1998) ha pi� volte sancito la natura patrimoniale
dell'obbligazione assunta dallo sponsorizzato, infatti, esso non ha per oggetto lo
svolgimento di una attivit� in comune, bens� lo scambio di prestazioni e
quindi la sponsorizzazione � intesa come forma di pubblicit� semplificata e
le spese per essa sostenuta sono fiscalmente assimilate
alle spese di pubblicit� e godono quindi del medesimo trattamento. L'importo erogato dallo sponsor potr�
essere dedotto dal reddito d'impresa secondo il quanto
disposto dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero interamente
nell'esercizio in cui la spesa � stata sostenuta, oppure in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi con un tetto
limite annuo di 200.000 Euro.
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Anche sostenerci facendo una donazione a BENESSERE
ANIMALE ONLUS ti conviene in quanto
anche le donazioni a favore delle Onlus, sono deducibili o detraibili
fiscalmente.
Secondo l� art. 14 comma 1 della legge 80/05, conversione del �Decreto Legge 35/05, le liberalit� in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societ� in favore di organizzazioni non lucrative di utilit� sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonch� quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
N.B. Viene consentita la
detrazione solo nel caso in cui
l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e
circolari.