 | Nella tarda serata di ieri 8 aprile 2020 e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd Decreto Liquidita', atteso ormai da diversi giorni dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio.
Per quanto riguarda i meccanismi che devono portare liquidita' alle imprese, facciamo presente che essendo il Decreto uscito ieri sera, e' impensabile che i meccanismi qui previsti possano essere tradotti in pratica immediatamente. Occorrera' che gli Istituti di credito e le strutture di garanzia e sostegno governative (Fondo di garanzia PMI, SACE Spa) possano comprendere a fondo i meccanismi e si dotino di procedure e strumenti per attuarli. Nel caso dei prestiti automatici sino a 25.000 euro, inoltre, la norma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Escludiamo quindi che da oggi gli Istituto di credito possano, oggi e nei prossimi giorni, erogare finanziamenti in base alle disposizioni appena pubblicate. Ad ogni modo, fortunatamente quasi tutte le banche si sono gia' mosse da tempo in autonomia per sostenere imprese e professionisti con finanziamenti a condizioni che prima della crisi erano impensabili.
Ecco una prima sintesi con alcuni rapidi commenti sugli articoli che ci paiono interessanti per le aziende e i professionisti:
Articolo 1 – misure a sostegno liquidita' alle imprese
Lo Stato concede fino al 31/12/2020 garanzie alle banche e istituzioni finanziarie per finanziamenti a imprese e lavoratori autonomi sino a un massimo di 200 miliardi. I finanziamenti potranno avere durata massima 6 anni con preammortamento fino a 24 mesi. Non saranno finanziabili le imprese che al 31/12/2019 rientravano tra le "imprese in difficoltà" cioe' con esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. L'importo del finanziamento massimo concedibile e' dato dal maggiore fra questi due parametri:
25% del fatturato annuo 2019 dell'impresa/professionista "come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale" (speriamo ci si riferisca alla dichiarazione iva, visto che bilanci e dichiarazioni sono appena stati oggetto di proroghe) Il doppio dei costi del personale 2019 come risultanti da bilancio o da certificazione
La garanzia copre il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (80% e 70% per imprese di maggiori dimensioni).
Le commissioni annuali per la garanzia sono: 25 punti base primo anno, 50 punti base secondo e terzo anno, 100 punti base gli ultimi tre.
Sono previste ulteriori condizioni, fra cui particolarmente rilevante ci paiono:
l'impegno da parte dell'impresa a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il divieto di distribuzione di utili nell'anno 2020
Articolo 2 e Articolo 3 misure a sostegno dell'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti alle imprese + SACE Spa
Sono previste norme per rendere piu' efficace l'azione di SACE Spa (l'Istituto con cui lo Stato Italiano sostiene export e internazionalizzazione delle imprese) a supporto delle imprese italiane.
Articolo 4 – sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
I contratti conclusi con i consumatori sono validi anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica o altro strumento idoneo, accompagnato dalla copia di un documento di identita'
Articolo 5 – differimento entrata in vigore Codice Crisi di impresa
L'entrata in vigore viene differita al 1° settembre 2021
Articolo 6, 7, 8, 9, 10 – norme in materia di societa', bilancio e finanziamento dei soci
Il bilancio 2019 può essere redatto senza tenere conto dei fatti verificatisi dopo il 23 febbraio 2020, quindi evitando di tenere conto dei rischi e degli scenari (ovviamente molto negativi) che si sono manifestati con l’emergenza Covid.
Per il bilancio 2020 vengono sospese le norme in materia di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma mira ad evitare che gli amministratori debbano valutare la messa in liquidazione di un elevatissimo numero di societa' per non trovarsi a rispondere personalmente dei debiti societari.
I finanziamenti soci erogati entro il 31/12/2020 non subiscono la regola della postergazione rispetto agli altri debiti della società.
Tutti i ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
Articolo 13 – Fondo centrale di garanzia PMI
Fino al 31/12/2020 la garanzia del Fondo centrale PMI e' concessa a tutolo gratuito sino a 5 milioni di euro per imprese con meno di 500 dipendenti. Come nel caso dell'articolo 1, il massimo importo garantitile e' dato dal maggiore tra 25% del fatturato oppure il doppio del costo del lavoro dell'anno 2019.
Alla lettera m), subordinandola all'autorizzazione della Commissione Europea, si prevede la garanzia del 100% sui finanziamenti concessi a PMI e professionisti che prevedano durata fino a 72 mesi, rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione e importo non superiore al 25% dei ricavi 2019, fino all'importo massimo di 25.000 euro. In pratica si tratta di un meccanismo che consentira' – se autorizzato dalla Commissione - tempi rapidi e procedure "automatiche" per finanziamenti fino a 25.000 euro.
Articolo 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Per imprese e professionisti con ricavi 2019 entro i 50 milioni di euro, e che hanno subito una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 sono sospesi i termini di pagamento delle imposte per ritenute e iva, nonche' i contributi previdenziali e assistenziali e l'inail. Idem per i versamenti di maggio per coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019
Articolo 19 – proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni per agenti e mediatori
Si prevede la proroga della disposizione che prevede la possibilita', per professionisti, agenti e mediatori e in generale soggetti che subiscono ritenute su tali tipo di redditi, a patto che nel 2019 abbiano avuto ricavi non superiori a 400.000 euro, di non subire tali ritenute nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. In pratica il professionista, l'agente o il mediatore potra', rilasciando una dichiarazione, evitare che al pagamento del suo compenso venga applicata la ritenuta, e incassare quindi il compenso lordo. Le ritenute non operate e incassate dovranno però essere versare in una soluzione entro il 31/7/2020 oppure in 5 rate.
Articolo 21 – Rimessione in termini per i versamenti
Tutti i versamenti che scadevano originariamente il 16 marzo, ed erano stati prorogati al 20 marzo, possono essere effettuati entro il 16 aprile senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 22 – Certificazioni Uniche
Il termine per l'invio delle CU e' prorogato al 30 aprile 2020.
Articolo 30 – Credito di imposta e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
E' previsto un credito di imposta per acquisto di DPI nei luoghi di lavoro.
Le norme successive riguardano ambiti di non nostra diretta competenza, pertanto ci asteniamo dal commentarle.
Naturalmente il testo e' corposo e richiede tempo e calma per comprenderlo appieno. Nei prossimi giorni man mano che il testo sara' commentato e interpretato su giornali e riviste specializzate avremo modo di approfondire meglio i contenuti, e potremo fornire, come sempre facciamo, la migliore assistenza sia ad imprese che a professionisti.
Cordiali saluti
Per Avv. Massimiliano Bacillieri
Avv. Domenico Di Berardino |
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