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Perch� una
sponsorizzazione a chi sostiene e propaganda la tua attivit�,�
essendo interamente deducibile, ti conviene due volte!
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CHIAMA IL NUMERO 895.510.0030
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Una spesa sostenuta per lo
svolgimento dell�attivit� o per la reclamizzazione del prodotto venduto � una
spesa interamente deducibile, ovvero, spese per l�organizzazione di convegni
sui prodotti aziendali, spese pubblicitarie accessorie a congressi come affitto
stand, stampa depliant o inviti, spese per la partecipazione di clienti a
convegni sui prodotti, sponsorizzazioni sportive, piccoli omaggi consegnati ai
party e riunioni,� affitti passivi di locali per riunioni e meeting dove vengono
presentati nuovi prodotti,� sono definite come spese di Pubblicit�, Propaganda e
Sponsorizzazioni.
Il contratto di sponsorizzazione rientra tra le prestazioni di servizi ed � perci� un �contratto a prestazioni
corrispettive con il quale una parte, lo sponsorizzato, s'impegna, dietro
pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di
manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, tramite i diversi
mezzi possibili, il nome dello sponsor al proprio.�
La Giurisprudenza (Cass., sez I civ. 13/3/1996, n.6958 - Cass., n. 5086 del
21/5/1998) ha pi� volte sancito la natura patrimoniale dell'obbligazione assunta
dallo sponsorizzato, infatti, esso�non ha per oggetto lo
svolgimento di una attivit� in comune, bens� lo scambio di prestazioni e
quindi la sponsorizzazione � intesa come forma di pubblicit� semplificata e le spese per essa
sostenuta sono fiscalmente assimilate alle spese di pubblicit� e godono quindi
del medesimo trattamento. L'importo erogato dallo sponsor potr� essere
dedotto dal reddito d'impresa secondo il quanto disposto
dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero interamente
nell'esercizio in cui la spesa � stata sostenuta, oppure in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi con un
tetto limite annuo di 200.000.
Puoi sostenere FederFauna anche indirettamente, per esempio destinando il cinque per mille
inserisci la tua firma e il codice fiscale 92163250928
puoi anche destinare il cinque per mille
all' Istituto di Formazione INIPA: codice fiscale 80051690586
Nei moduli della dichiarazione dei redditi CUD, 730 e Modello Unico per le persone
fisiche, cerca la scheda �Scelta per la destinazione del cinque per mille�
e nel riquadro � Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilit�
sociale, ecc...;�
anche le donazioni a favore delle
Onlus, sono deducibili o detraibili fiscalmente.
Secondo l� art. 14� comma 1 della legge 80/05, conversione del
�Decreto Legge 35/05, le liberalit� in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societ� in favore di organizzazioni non lucrative di utilit� sociale di
cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, nonch� quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
�
N.B.
Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui
l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e
circolari.